Autenticazione atti di vendita auto-motoveicoli

Ultima modifica 16 aprile 2021

Cos'è

Con l'entrata in vigore del cosiddetto "decreto Bersani" (n° 223 del 4 luglio 2006), reso immediatamente esecutivo, è stata attribuita ai Comuni, al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), agli uffici Provinciali dell'Aci e agli Uffici Provinciali della Motorizzazione, la competenza ad autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni relativi alla vendita di autoveicoli, rimorchi, trattori, moto (tutti i beni mobili registrati).

 

Come si fa?

Il venditore del veicolo, dopo aver compilato l'atto di vendita redatto sul retro del Certificato di Proprietà (nel riquadro T), si presenta in Comune munito di tale Certificato, per effettuare l'autentica di firma sull'atto.
La firma deve essere apposta in presenza dell'impiegato comunale che provvederà ad autenticarla.

 

Cosa Occorre

  1. documento di identità o di riconoscimento in corso di validità dell'interessato;
  2. marca da bollo di 16,00 euro;
  3. originale permesso di soggiorno per cittadino extracomunitario.

 

 

Riteniamo utile per il cittadino fare alcune precisazioni:

  • Il Comune "autentica" cioè certifica l'identità del cittadino che vuole sottoscrivere l'atto di vendita del bene sui documenti che egli presenta debitamente compilati;
  • Il Comune non può certificare che il cittadino che vuole vendere il bene sia l'effettivo proprietario di quel bene, né provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà .

 

Per il completamento della pratica, cioè trascrizione del passaggio di proprietà e pagamento delle relative imposte, la documentazione dovrà essere portata presso uno dei seguenti uffici: A.C.I., Motorizzazione Civile, Agenzie o studi di consulenza autmobilistica.
Tali Uffici possono, altresì, autenticare anche le firme e quindi espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

E' possibile effettuare l'autenticazione di firma presso qualsiasi Comune; non deve essere  necessariamente nel comune di residenza del venditore.