Accesso agli atti

Ultima modifica 14 aprile 2021

Cos' è?

In base alla legge n. 241/1990, novellata dalla legge n. 15/2005, ogni pubblica amministrazione, tra cui anche il Comune, ha dovere di rendere trasparente la propria attività:

  • agevolando l’accesso degli interessati ai propri uffici per permettere di ottenere le informazioni di cui abbia la disponibilità
  • garantendo agli interessati la conoscenza dello stato dei procedimenti in corso e permettendo ai cittadini la partecipazione alle decisioni prima che queste siano assunte dall’amministrazione stessa.

Per questo ogni cittadino o associazione, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, quando cioè ne abbia un interesse personale e concreto, può conoscere tutta la documentazione amministrativa, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale di accesso agli atti e alla documentazione amministrativa, chiedendo di esaminare i documenti che interessano o di ottenerne copia.

Sono documenti amministrativi tutte le informazioni di cui l’Amministrazione comunale ( e tutte le altre amministrazioni pubbliche ) dispone:

  • in qualsiasi forma: atti scritti, disegni filmati, diapositive o fotografie, registrazioni, dischetti informatici, atti interni ( es. circolari, pareri etc … ) ad eccezione di quelli predisposti per la preparazione di regolamenti, piani o programmi ( es. piani regolatori, programmi di servizio pubblico, bilanci, etc … )
  • non importa se formati dall’Amministrazione comunale ( deliberazioni, ordinanze, certificazioni etc … ), da altra Amministrazione o da privati
  • se un atto rinvia o comunque si riferisce ad altro documento ( un parere, un accertamento etc … ) gli interessati hanno diritto di consultare e di avere copia di quest’ultimo.

Solo leggi, regolamenti governativi o regolamenti delle singole amministrazioni possono sottrarre all’accesso particolari categorie di documenti amministrativi.

Hanno diritto all’ accesso agli atti e ai documenti del Comune di Cossato:

  • tutti i cittadini residenti che vogliano tutelare un loro interesse giuridicamente rilevante
  • i rappresentanti delle associazioni e istituzioni operanti sul territorio
  • le associazioni di volontariato, iscritte nei registri come previsto dall’art. 6 della legge n. 266/1991
  • le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/1986
  • le associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel Comune e che svolgono nel territorio comunale attività ricreativo sportiva, sociale, culturale ed economica d’interesse generale
  • persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

Come si deve Fare?

La richiesta può essere fatta:

  • sia verbalmente ( accesso informale ) sia per iscritto, compilando l’apposito modulo od inviando una richiesta all’ufficio competente ( accesso formale )
  • al personale dell’ufficio Relazioni con il Pubblico o al dirigente dell’ ufficio che è in possesso della specifica documentazione che si vuol richiedere
  • per la richiesta scritta occorre compilare un modulo appositamente predisposto, oppure indirizzare al dirigente competente una domanda specifica, con l’indicazione esatta delle generalità, precisando i motivi della richiesta.

Dove Andare?

Ci si può rivolgere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). o anche all’ufficio competente, a seconda del caso, negli orari di apertura al pubblico.
L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico dà informazioni ed indicazioni rispetto alle modalità dell’accesso agli atti ed ari responsabili del procedimento ( di accesso ). L’ Ufficio Relazioni con il Pubblico comunica agli interessati l’esito dell’istanza di accesso, su indicazione del dirigente dell’ufficio interessato, e, se del caso, rilasciando le copie degli atti.

Quanto Costa?

La consultazione dei documenti non comporta alcuna spesa. E’ previsto un rimborso spese per il rilascio di copie.

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