Cessione di Fabbricato

Ultima modifica 1 febbraio 2019

Dal 21 giugno 2012 non è più dovuta la comunicazione di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.

Secondo quanto diposto dall'art. 2 del D.L. n. 79 del 20.06.2012 (decreto sicurezza) per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato, sia ad uso abitativo sia ad uso divverso dall'abitativo, per i quali è obbligatoria la registrazione non è dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo", prevista dall'art. 12 del D.L.n. 59/1978 (decreto antiterrorismo); la registrazione del contratto, infatti, assorbe l'obbligo in questione.

L'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco permane solo nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali o quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea , secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).

Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna delle chiavi , attraverso apposito modulo , anche in via telematica non appena sarà stato varato l'apposito decreto del ministero dell'interno, previsto dalla nuova normativa.

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