ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Ultima modifica 5 febbraio 2019

Imposta comunale sugli immobili (d.lgs. 30-12-1992 n. 504)

REGOLE RELATIVE ALL'ICI SOSTITUITA A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2012 DALL'IMU

L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è dovuta da chiunque possegga fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Per l’anno 2011, con Deliberazione G.C. n. 3 in data 14/3/2011, sono state determinate le seguenti aliquote:

  • 5,50 per mille aliquota agevolata rimane in vigore per le abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze. Detrazione Euro 103,29. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la sua pertinenza ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si è protratta tale destinazione. In caso di più contribuenti dimoranti, spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà.
  • 7,00 per mille aliquota ordinaria (altri immobili, aree fabbricabili, terreni)
  • 7,00 per mille unità abitative sfitte
  • 4,00per mille immobili locati con contratti di affitto concordato
  • 4,00 per mille fabbricati destinati alla vendita di imprese di costruzione ( per non più di tre anni )
  • 4,00 per mille nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali.

Nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali. L’art. 7 bis del vigente Regolamento I.C.I. approvato con C.C n. 102/2009 prevede dal 2010 l’applicazione dell’aliquota agevolata per i nuovi insediamenti produttivi, artigianali e industriali, intendendo per tali:

  • gli immobili di nuova costruzione
  • gli immobili già esistenti ed inutilizzati da almeno un anno che vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale.

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, ove deliberata dal Comune, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell’imposta, per il periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi. Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il 31/12 dell’anno di inizio dell’attività lavorativa.

ESENZIONE ICI PRIMA CASA

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto n. 504 del 1992.
Con il D.L. 93/2008 è stata esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per abitazione principale del soggetto passivo, s’intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
Si considerano parte integrante dell’unità abitativa principale, le sue pertinenze purché le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ed utilizzate in modo continuativo e non occasionale

Pertanto coloro che possiedono esclusivamente l’abitazione principale ed eventuali sue pertinenze non dovranno più effettuare alcun versamento; chi invece possiede oltre l’abitazione principale altre unità immobiliari (es. terreni, aree edificabili, fabbricati locati o tenuti a disposizione, fabbricati ad uso diverso dall’abitazione non rientranti nei casi di esclusione) dovrà versare l’ICI solo per queste ultime.

L’esenzione non riguarda le categorie A1, A8, A9 che rimangono pertanto assoggettate all’imposta con aliquota e detrazione sopra indicate

L'esclusione ICI, si applica anche:

  • al coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, ( salvo, ovviamente, che l'abitazione appartenga alle categoria A1, A8, A9);
  • ai casi previsti all’art. 8 comma 4 D.Lgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad unità abitative principali dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari);

UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE AD UNITA’ ABITATIVE PRICIPALI

Ai sensi dell’art 5 del vigente regolamento comunale, da ultimo modificato e riapprovato con deliberazione C.C. 102/2009, sono assimilate all’unità abitativa principale e sono pertanto esentate anch’esse dal pagamento dell’imposta:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad unità abitative principali dei soci assegnatari, nonché alle unità abitative regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/1996;

c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (ascendente/discendente) anche in assenza di contratto registrato, previa comunicazione da farsi in sede di prima applicazione, con l'obbligo di ulteriore segnalazione al variarsi delle condizioni agevolative, ed a condizione che gli occupanti dell'alloggio concesso in uso gratuito siano ivi residenti.

Per la verifica delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione consultare la Risoluzione

n. 12/DPF - Ministero dell'Economia e delle Finanze cliccare qui.

Comodato Uso Gratuito

Dal 2012 cessa l'assimilazione delle case date in uso gratuito che fino al 2011 sono state considerate assimilate all'abitazione principale

Dichiarazione
Qualora ne ricorrano i presupposti, le variazioni intervenute nel 2010 devono essere dichiarate su modello ministeriale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Si rammenta che non è necessario presentare la dichiarazione per i casi di successione o di compravendita in quanto i relativi dati vengono acquisiti autonomamente dal Comune.

Con Decreto 12.05.2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato approvato il modello di dichiarazione, con relative istruzioni, per l’anno 2008 e seguenti, da utilizzare per gli adempimenti attualmente previsti in materia d’Imposta Comunale sugli Immobili.

Quanto si paga

L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

La base imponibile è determinata:

  • per i fabbricati iscritti in catasto, rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato ottenuto per:

a. 100 in caso di abitazione (categorie A, C esclusi A/10 e C1);
b. 140 in caso di immobili censiti nella categoria B;

c. 50 in caso di ufficio (categorie D e A/10)

d. 34 in caso di negozi (C/1)

  • per i fabbricati non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D, con riferimento ai costi sostenuti rivalutati sulla base di un coefficiente determinato annualmente con Decreto Ministeriale
  • per i terreni agricoli, rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 75.
  • per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

Tabella (valori di riferimento per le aree edificabili) Deliberazione G.C.17/2011

Versamenti

Il versamento è frazionato in due rate:
entro il 16 giugno l’acconto pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
dal 1° al 16 dicembre il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno di competenza (restante 50%) comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ possibile effettuare il versamento per l’intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno.

L’importo da pagare deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all’Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a Euro 20,00 (compreso) non deve essere effettuato alcun versamento. Si ricorda che il pagamento il cui termine scade di sabato o giorno festivo è considerato tempestivo ai sensi di legge se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento deve essere effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale, sul c/c intestato a

COMUNE DI COSSATO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
numero 12972113

Il pagamento può anche essere effettuato: 1) ON LINE utilizzando il servizio Bollettino di poste.it, tramite il Conto BancoPosta, la carta postepay, le carte di credito VISA, MasterCard e BancoPosta Mastercard, 2) utilizzando il modello F24.

RAVVEDIMENTO OPEROSO. E’ regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

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Dove Andare?
E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali per avere informazioni relative alle ultime direttive in materia, nonché alla compilazione della dichiarazione I.C.I, al controllo ed alla verifica delle dichiarazioni e dei versamenti, e per la visione del vigente Regolamento .

Si possono avere informazioni anche telefonando al numero verde 800209042