Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

 

Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato


ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO


COS’E’?

Si tratta delle attività di vendita al dettaglio, da esercitarsi in locali su aree private, con superficie di vendita fino a 250 mq.
Principali normative a cui fare riferimento:
D.Lgs 114/98
L.R. 28/1999
D.C.R. 563-13414 del 29/10/1999


DOVE ANDARE?


I moduli possono essere reperiti presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). oppure scaricati anche dalla presente pagina.
E’ possibile contattare l’ Ufficio Attività Economiche, per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti.
I moduli compilati dovranno essere consegnati direttamente all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) oppure inviati via posta con raccomandata a.r. al Comune di Cossato , P.za Angiono 14, cap.13836.

COSA SI DEVE FARE?

Adempimenti, requisiti e modulistica
Per esercitare l’attività è necessario possedere i requisiti soggettivi morali e professionali previsti dalla legge (art. 5 D.lgs 114/98), avere la disponibilità dei locali con conforme destinazione urbanistica per l’attività che s’intende avviare, nonché il certificato di agibilità degli stessi e presentare una “comunicazione” utilizzando l’apposita modulistica, debitamente compilata nelle parti inerenti l’attività da svolgere, almeno 30 giorni prima dell’apertura.
Per attivare l’esercizio occorre presentare l’apposito modulo COM1, composto di 8 pagine, in tre copie (tutte firmate in originale), ritirato presso gli Uffici sopraindicati o scaricabile da questo sito, con allegati:
- fotocopia del proprio documento di identità;
- nel caso di società occorrono anche copia dell’atto costitutivo e fotocopia dei documenti di identità dei soci, che devono anch’essi firmare il modulo di dichiarazione requisiti soggettivi inserito nel COM1;
- nel caso di subingresso occorre copia dell’atto notarile (compravendita, donazione, fusione, ecc.); in questo caso la comunicazione ha effetto immediato.
Occorre possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge, ed autocertificare la conformità edilizia dei locali utilizzati, specificando nel modello COM1 gli estremi delle concessioni edilizie, permessi di costruire e certificato di agibilità.

Altri adempimenti:
- presentare la denuncia inizio attività sanitaria
- presentare denuncia o variazione per la tassa rifiuti alla SEAB con apposita modulistica
- presentare domanda di occupazione suolo pubblico o variazione nel caso vi siano occupazioni con tende, dehors, esposizioni, ecc…
- nel caso di installazione insegne, targhe, ecc.. è necessario presentare apposita domanda al Comune, Ufficio Edilizia Privata
- provvedere a tutti gli adempimenti per il pagamento dell’ imposta pubblicità
- provvedere agli adempimenti presso la Camera di Commercio
- provvedere agli adempimenti fiscali

COME AVVIENE?

L’Ufficio Commercio provvede a verificare i requisiti professionali e morali dichiarati, nonché a effettuare le verifiche circa la destinazione d’uso e agibilità dei locali. L’Ufficio registra i dati del titolare in apposito registro e invia una comunicazione di avvio procedimento.
Tempi per la conclusione del procedimento di verifica e accertamento: 30 giorni
Per il settore alimentare è necessario depositare apposita denuncia inizio attività all’A.S.L. servizio S.I.A.N.(Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione) che procede agli opportuni controlli.
La modulistica relativa al S.I.A.N. è scaricabile cliccando qui.

IN QUANTO TEMPO?

Per le nuove aperture e variazioni ( trasferimenti in altri locali, ampliamenti e riduzioni, altre variazioni)
E’ possibile avviare l’attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, in assenza di provvedimenti di diniego del comune.
Per quanto riguarda la denuncia inizio attività, per il settore alimentare, da presentare all’A.S.L. si possono verificare due casi:
a) la DIA semplice, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative; in tal caso l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse);

b) la DIA differita, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative (es. R.D. 3298/1928, R.D. 1265/1934, DPR 967/1972, L. 32/1968 e s.m.i., ecc.), compresa la vendita di prodotti ittici. In tal caso, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l’operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all’attività senza attendere l’emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).
Per i subingressi e volture: l’attività può essere iniziata immediatamente, purchè la documentazione sia completa e sia allegata dichiarazione notarile o copia dell’atto di cessione attività.

QUANTO COSTA?


L’operazione è gratuita, non vi sono tasse di concessione da pagare o marche da bollo da apporre.
A parte vanno considerate le spese per la richiesta ed la denuncia inizio attività sanitaria, e le altre pratiche sopra descritte (occupazioni, tassa rifiuti, pubblicità, camera commercio, ecc..)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile degli Uffici urbanistica commerciale e attività economiche: arch. Gianmaria Paravicini Bagliani.

MODULISTICA SCARICABILE:
- Modello COM1
- Modulistica per D.I.A. sanitaria (ASL)
- Modulistica per Tassa Rifiuti (SEAB)
- Domanda occupazione suolo pubblico con tende/ dehors, ecc..
- Domanda per installazione targhe, insegne, e simili

 
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