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L'Imposta Comunale sugli immobili( I.C.I.) è dovuta da chiunque possegga fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Relativamente al 2008, il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti aliquote - C.C. n. 16 del 19 marzo 2008:


7,00 per mille aliquota ordinaria
7,00 per mille alloggi non locati
5,25 per mille per immobili locati con contratti di affitto concordato
4,00 per mille fabbricati destinati alla vendita di imprese di costruzione ( per non più di tre anni )

5,50 per mille aliquota agevolata rimane in vigore per le abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze. Detrazione Euro 103,29. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la sua pertinenza ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si è protratta tale destinazione. In caso di più contribuenti dimoranti, spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di proprietà.


ESENZIONE ICI PRIMA CASA


Il Consiglio dei Ministri con Decreto Legge approvato in data 21/05/2008, ha introdotto l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Per abitazione principale, deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; si considerano parte integrante dell’unità abitativa le sue pertinenze purchè le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale ed utilizzate in modo continuativo e non occasionale.

Pertanto coloro che possiedono esclusivamente l’abitazione principale ed eventuali sue pertinenze non dovranno più effettuare alcun versamento; chi invece possiede oltre l’abitazione principale altre unità immobiliari (es. terreni, fabbricati locati o tenuti a disposizione, fabbricati ad uso diverso dall’abitazione) dovrà versare l’ICI solo per queste ultime.

L'esclusione ICI, si applica anche:

- al coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. ( salvo, ovviamente, che l'abitazione appartenga alle categoria A1, A8, A9)

Per la verifica delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione consultare la Risoluzione n. 12/DPF - Ministero dell'Economia e delle Finanze cliccare qui .





LA DICHIARAZIONE
Sul sito www.finanze.it è stato pubblicato il Decreto del 23.04.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato il Modello di Dichiarazione I.C.I. per l'anno 2007 e le allegate istruzioni per la sua corretta compilazione ove sono indicate le fattispecie per le quali permane l'obbligo dichiarativo.
Dal 2008, la Dichiarazione I.C.I. per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2007, deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta, e quando dette modificazioni non possono essere immediatamente acquisite da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Istruzioni www.finanze.it/export/download/comunicare/ICI_2008_istruzioni.pdf
Modello www.finanze.it/export/download/comunicare/ICI_2008_modello.pdf


QUANTO SI PAGA.

L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune. La base imponibile è determinata:

per i fabbricati iscritti in catasto, rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato ottenuto per:
a. 100 in caso di abitazione (categorie A, C esclusi A/10 e C1);
b. 140 in caso di immobili censiti nella categoria B;
c. 50 in caso di ufficio (categorie D e A/10);
d. 34 in caso di negozi (C/1);
per i fabbricati non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D, con riferimento ai costi sostenuti rivalutati sulla base di un coefficiente determinato annualmente con Decreto Ministeriale
per i terreni agricoli, rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicando il risultato per 75.
per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (valori di riferimento per le aree edificabili)


VERSAMENTI

Il versamento è frazionato in due rate:

entro il 16 giugno l’acconto pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

dal 1° al 16 dicembre il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno di competenza (restante 50%) comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ possibile effettuare il versamento per l’intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno.

L’importo da pagare deve essere arrotondato all’Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all’Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è inferiore a Euro 20,00 (compreso) non deve essere effettuato alcun versamento. Si ricorda che il pagamento il cui termine scade di sabato o giorno festivo è considerato tempestivo ai sensi di legge se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento deve essere effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale, sul c/c intestato a

COMUNE DI COSSATO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I. numero 12972113

Il pagamento può anche essere effettuato anche ON LINE, tramite il Conto BancoPosta, la carta postepay, le carte di credito VISA e MasterCard, utilizzando il servizio Bollettino di poste.it, ed anche utilizzando il modello F24.

Nell’anno 2008, non verrà recapitata ai contribuenti l’informativa con i bollettini, che saranno comunque disponibili presso l’Ufficio Entrate Patrimoniali Tributarie e Fiscali o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

DOVE ANDARE?

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali per avere informazioni relative alle ultime direttive in materia, nonché alla compilazione della dichiarazione I.C.I, al controllo ed alla verifica delle dichiarazioni e dei versamenti, e per la visione del vigente Regolamento.


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento degli Uffici Gestione Economica Finanziaria, Entrate Patrimoniali,Tributi: dott. Alessio Forgiarini.

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